Stralcio da "Nuova disciplina dell’editoria e delega al Governo per l’emanazione di un testo unico sul riordino della legislazione nel settore editoriale (disegno di legge 3 agosto 2007)" - Art. 2 (Definizione del prodotto editoriale) - 1. Per prodotto editoriale si intende qualsiasi prodotto contraddistinto da finalità di informazione, di formazione, di divulgazione, di intrattenimento, che sia destinato alla pubblicazione, quali che siano la forma nella quale esso è realizzato e il mezzo con il quale esso viene diffuso. 2. Non costituiscono prodotti editoriali quelli destinati alla sola informazione aziendale, sia ad uso interno sia presso il pubblico. 3. La disciplina della presente legge non si applica ai prodotti discografici e audiovisivi. Art. 6 (Registro degli operatori di comunicazione) - 1. Ai fini della tutela della trasparenza, della concorrenza e del pluralismo nel settore editoriale, tutti i soggetti che esercitano l’attività editoriale sono tenuti all’iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione, di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997 n. 249. Sono esclusi dall’obbligo della registrazione i soggetti che operano come punti finali di vendita dei prodotti editoriali. 2. L’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione è condizione per l’inizio delle pubblicazioni dei quotidiani e dei periodici, e sostituisce a tutti gli effetti la registrazione presso il Tribunale, di cui all’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Sono fatti salvi i diritti già acquisiti da parte dei soggetti tenuti a tale registrazione in base alla predetta normativa. 3. La tenuta del Registro degli operatori di comunicazione è curata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997 n. 249. 4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta un regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti e delle imprese tenuti all'iscrizione, ai sensi della presente legge, mediante modalità analoghe a quelle già adottate in attuazione del predetto articolo 1, comma 6 della legge 31 luglio 1997 n. 249 e nel rispetto delle disposizioni già contenute nell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Art. 7 (Attività editoriale su internet) - 1. L’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione dei soggetti che svolgono attività editoriale su internet rileva anche ai fini dell’applicazione delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa. 2. Per le attività editoriali svolte su internet dai soggetti pubblici si considera responsabile colui che ha il compito di autorizzare la pubblicazione delle informazioni. (L'intero provvedimento)
Facendo una rapida analisi degli artt. 2, 6 e 7, di questa trovata ministeriale, si ricava che qualsiasi manifestazione pubblica del pensiero viene definita "prodotto editoriale". Chi se ne fa latore viene immediatamente sottoposto a registrazione (presso il ROC, Registro degli Operatori di Comunicazione) e risponde personalmente, in sede civile e penale, dei relativi contenuti, da chiunque provengano. Per esempio, i commenti all'interno di una discussione su un forum, da chiunque proposti, vengono ascritti alla volontà del titolare del sito che ospita il forum a titolo di responsabilità oggettiva - esattamente come accade al direttore responsabile di un giornale - per non aver impedito (e/o rimosso) la manifestazione del pensiero altrui. Questo indegno progetto di legge ripropone le elucubrazioni interpretative che hanno già indotto qualche magistrato (perlomeno in primo grado) ad equiparare la posizione del blogger a quella del direttore responsabile di una testata giornalistica, "creando" una norma che non esisteva e che oggi, con l'atto governativo in questione, minaccia di vedere la luce. I presupposti e gli scopi di questo provvedimento liberticida - nella teoria ed ancor più nella pratica - non meritano discussione, correttivi o emendamenti. Si tratta di un bavaglio indecoroso, di una risposta isterica e trasversale al pericolo dell'informazione generalizzata (pertanto fuori dal controllo notoriamente esercitato sui media tradizionali), allorché, soprattutto, essa risulti tesa a smascherare ed esporre le inadeguatezze e le malefatte del potere.
sabato, ottobre 20, 2007
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